FATTO e DIRITTO 1. La ricorrente appellante, impresa attiva nel settore dei rifiuti, gestisce in particolare un impianto di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE autorizzato con provvedimento della provincia di Lecco 22 dicembre 2020 prot. n.78215 (doc. 5 in I grado ricorrente appellante), impianto che si trova a Colico (Lc) in via La Croce 10, nel quale esercita attività di recupero di questi rifiuti, che in sintesi vengono sottoposti ad un primo trattamento, al termine del quale si presentano come frammenti risultato di una macinazione, e successivamente vengono avviati ad appositi impianti appunto di recupero…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
Differenza tra rifiuti elettrici ed elettronici ai fini del trasporto transfrontaliero
Categoria: RifiutiAutorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 22/05/2024
n. 4549
La differenza tra rifiuti elettrici ed elettronici non è solo terminologica, dato che fra le apparecchiature elettriche e quelle elettroniche esiste una differenza tecnica di composizione, in particolare per quanto rileva ai fini del riciclaggio (i dispositivi elettrici utilizzano fili di rame e alluminio per il flusso di corrente elettrica mentre i dispositivi elettronici utilizzano materiale semiconduttore). In coerenza con questo dato tecnico, la normativa in materia distingue fra le due categorie. La direttiva RAEE, 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 e la corrispondente normativa nazionale, d.lgs. 14 marzo 2014 n. 49 parlano, sia nel testo originale inglese sia in quello italiano, di “elecrtical and elecrtonic equipment”, ovvero di “apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Di conseguenza, un carico di rifiuti contenente sia rifiuti elettrici, sia rifiuti elettronici, non rientra nella fattispecie per la quale è applicabile la procedura semplificata ex art. 18 del reg. (CE) 1013/2006, ovvero nella fattispecie dei soli rifiuti elettronici, neanche come miscela di rifiuti, e ciò coerentemente con il reg. (CE) 1013/2006 che esclude dall’“elenco verde” (elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’art. 18) le mescolanze dei suddetti rifiuti. (Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato contro la dichiarazione con cui l’Agenzia delle dogane aveva affermato la non conformità di una spedizione contenente triturato misto Raee in partenza per il Giappone con il codice GC020 per rottami elettronici).
Leggi la sentenza
FATTO e DIRITTO 1. La ricorrente appellante, impresa attiva nel settore dei rifiuti, gestisce in particolare un impianto di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE autorizzato con provvedimento della provincia di Lecco 22 dicembre 2020 prot. n.78215 (doc. 5 in I grado ricorrente appellante), impianto che si trova a Colico (Lc) in via La Croce 10, nel quale esercita attività di recupero di questi rifiuti, che in sintesi vengono sottoposti ad un primo trattamento, al termine del quale si presentano come frammenti risultato di una macinazione, e successivamente vengono avviati ad appositi impianti appunto di recupero…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata