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Proprietario dell’area oggetto di deposito incontrollato: in cosa consiste il dovere di diligenza?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 25/06/2019
n. 27911

Il proprietario di un'area su cui terzi depositino in modo incontrollato rifiuti, è anch’egli penalmente responsabile dell'illecita condotta di questi ultimi in quanto tenuto a vigilare sull'osservanza da parte dei medesimi delle norme in materia ambientale. Ciò in quanto, in tema di rifiuti, la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà del comportamento adottato dal proprietario del terreno, potendo anche derivare da condotte che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione. In particolare, incombe sul proprietario l’obbligo di verificare che il locatore del terreno sia in possesso dell’autorizzazione per l’attività di gestione rifiuti e che rispetti le prescrizioni contenute in tale titolo.  

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  Ritenuto in fatto   1.V.M.S.ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato quella del tribunale che lo aveva condannato alla pena di mesi sette di arresto ed euro 3000 di ammenda per il reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, perché in Milano, in strada privata via San Romanello, su di un'area a lui in uso, effettuava un'attività di raccolta rifiuti pericolosi e non pericolosi, in assenza della prescritta autorizzazione, in particolare carcasse di veicoli, batterie ed olii…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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