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RIFIUTI – Stoccaggio di rifiuti sanitari

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 21/11/2005
n. 41694

La definizione di stoccaggio di cui all’art. 6 lett. l) D.Lgs. 22/1997 rende chiaro che il deposito preliminare è normativamente ricompreso nello stoccaggio e ne deriva che la previsione di un limite quantitativo ai rifiuti oggetto dello stoccaggio ricomprende necessariamente (per definizione) anche i rifiuti oggetto di deposito preliminare. E’, quindi, esatto far rientrare nello stoccaggio provvisorio tutte le quantità di rifiuti in ingresso nell’impianto; esatto anche è che la nozione giuridica di stoccaggio provvisorio configura una situazione statica di deposito di rifiuti in un luogo determinato, così che la quantità massima autorizzata coincida con quella conferita nell'ambito di una data unità temporale.

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