Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 23.05.2019, il tribunale di Roma dichiarava il R. colpevole del reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, co. 1, lett. a), TUA), per aver esercitato con il proprio autocarro attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e/o speciali e non pericolosi prodotti da terzi consistenti in rottami ferrosi, lignei ed altri rifiuti in genere, senza la prescritta iscrizione all'Albo gestori a norma dell'art. 212, D.Igs. 3 aprile 2006, n. 152, contestato come commesso in data 27.05.2016, e condannandolo, con il concorso di attenuanti generiche, alla pena di 1.800,00 euro di…
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Causa di non punibilità per particolare tenuità non esclude la confisca del mezzo
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 02/09/2020
n. 24974
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis del codice penale) può applicarsi in relazione al reato di gestione non autorizzata di rifiuti, ma non revoca la misura accessoria della confisca del veicolo. (Nel caso di specie agli imputati è stata riconosciuta la causa di non punibilità in relazione al reato di gestione non autorizzata di rifiuti che si è concretizzato in un’attività di raccolta e trasporto di un ridotto quantitativo di rifiuti urbani non pericolosi in assenza della prescritta iscrizione all’Albo gestori. Tuttavia, la Suprema Corte, non ha revocato la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo utilizzato per il trasporto).
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Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 23.05.2019, il tribunale di Roma dichiarava il R. colpevole del reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, co. 1, lett. a), TUA), per aver esercitato con il proprio autocarro attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e/o speciali e non pericolosi prodotti da terzi consistenti in rottami ferrosi, lignei ed altri rifiuti in genere, senza la prescritta iscrizione all'Albo gestori a norma dell'art. 212, D.Igs. 3 aprile 2006, n. 152, contestato come commesso in data 27.05.2016, e condannandolo, con il concorso di attenuanti generiche, alla pena di 1.800,00 euro di…
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