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Terre e rocce da scavo: chi deve provare la loro natura di sottoprodotti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 17/10/2023
n. 42237

L’applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.

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  RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 02/11/2022, il Tribunale di Rimini condannava B.G.F. e M.M in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152/2006 (Capo A), alla pena di euro 1.800,00 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché le Società I s.r.l. e I.M.– Lavori edili e stradali s.r.l. alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.450,00 euro (pari a 150 quote da 103 euro ciascuna) in ordine all’illecito amministrativo da reato di cui all’articolo 25-undecies, comma 2, lettera b), n. 1), d. lgs. n. 231/2001 (Capo B). Fatti commessi in…
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