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Un accordo di cessione a terzi può far perdere la natura di rifiuto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/03/2022
n. 11603

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per “rifiuto” si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. Pertanto, la natura di "rifiuto", una volta acquisita in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, né per via del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo, invece, far riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario.    

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Ritenuto in fatto   1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di (omissis) confermava la pronuncia resa dal Tribunale di (omissis) e appellata dall’imputato, che aveva condannato (omissis) alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 256, commi 1, lett. b), e 2 d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale legale rappresentante dell’omonima ditta individuale, gestiva di fatto un’attività di autodemolizione senza alcuna autorizzazione, depositando presso la sede della società diverse decine di veicoli a motore, anche accatastati l’uno sull’altro, in stato di abbandono perché privi di parti interne, meccaniche ed elettriche ed in pessimo…
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