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Un accordo di cessione a terzi può far perdere la natura di rifiuto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/03/2022
n. 11603

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per “rifiuto” si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. Pertanto, la natura di "rifiuto", una volta acquisita in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, né per via del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo, invece, far riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario.    

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