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Appalto del servizio di spedizione transfrontaliera di rifiuti: quali criteri di selezione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Giustizia UE (Sez. IX)
Data: 08/07/2021
n. C-295/20

Il possesso dell’autorizzazione alla spedizione internazionale di rifiuti ai sensi del Regolamento 1013/2006/CE rileva in fase di esecuzione dell’appalto e non ai fini di partecipazione alla gara. La Direttiva “Appalti” 2014/24/UE impone alla stazione appaltante di prevedere solo criteri di selezione qualitativa degli offerenti (quali l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, la capacità economica e finanziaria, nonché le capacità tecniche e professionali). Tra questi non rientra il possesso dell’autorizzazione all’esportazione (che configura, semmai, una condizione di esecuzione dell’appalto per l’operatore economico che intenda spedire un rifiuto da uno Stato membro o ad un altro Stato).

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Leggi la sentenza

Sentenza   1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 18, 42, 56, 58 e 70 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), nonché dell’articolo 2, punto 35, degli articoli da 3 a 7, 9 e 17 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1). 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «(omissis)» UAB e l’Aplinkos apsaugos departamentas prie…
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