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Procedura semplificata: quale potere d’intervento alla provincia?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 17/01/2019
n. 2046

In tema di rifiuti, nell’ambito di un regime semplificato il potere d'intervento dell'ente pubblico provinciale è espressamente previsto dall'art. 216, comma 4, del D.L.vo 152/2006, che lo disciplina nelle ipotesi di avvio dell'attività mediante comunicazione a norma del comma 1. Le prescrizioni e le cautele che devono essere rispettate coincidono con quanto previsto in sede di iscrizione da parte della ditta richiedente nel registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi, posto che le modalità di deposito e di movimentazione dei rifiuti, unitamente ai tempi di lavorazione, caratterizzano la richiesta iscrizione e fissano requisiti e presupposti anche ai fini dell'eventuale verifica iniziale e dei successivi controlli (nella specie, le contestazioni erano insorte in esito alla verifica - e quindi al controllo - congiuntamente risalente ad Asl, Provincia e Comune, dalla quale verifica successivamente scaturirono le diffide amministrative). In particolare, qualora sussista una strumentazione di bagnatura che, però, non sia utilizzata nonostante le condizioni meteorologiche avverse, ciò equivale a dire che non sussiste alcuna idonea copertura; inoltre, l’assenza di cartellonistica indicante zone distinte di lavorazione e di collocazione dei materiali di stoccaggio non può essere superata dal fatto che i rifiuti siano distinguibili in cumuli differenti: anche la messaggistica rappresenta strumento idoneo ed in sé non fungibile, certamente non unico, rispetto alle attività di separazione delle aree di stoccaggio.

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