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Discariche rifiuti pericolosi: in caso di modifica o estensione al progetto vi è obbligo di VIA?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Piemonte, Sez. I
Data: 09/01/2023
n. 20

Poiché per le discariche di rifiuti pericolosi di cui alla lett. m) dell’allegato III della seconda parte del D.L.vo 152/2006 non sono previste soglie, in caso di modifiche od estensioni al progetto, non vi è obbligo della V.I.A. ma, al più, della fase di Verifica qualora le modifiche possano produrre “impatti ambientali significativi e negativi”. L’art. 5 lett. l-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, definisce “modifica sostanziale” di un progetto, opera o di un impianto, come: “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana”.

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