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Gestione non autorizzata: è sufficiente un singolo trasporto abusivo?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/01/2018
n. 4189

Nell’ambito dell’attività illecita di gestione di rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni, sanzionata dall’art. 256 del D.L.vo 152/2006, il trasporto non autorizzato, di cui al comma 1 della norma citata, è un reato di natura istantanea, che si configura, cioè, con la realizzazione della singola condotta tipica: basterà, quindi, un unico trasporto abusivo per integrare l’illecita gestione di rifiuti.

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