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Gestione non autorizzata: è sufficiente un singolo trasporto abusivo?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/01/2018
n. 4189

Nell’ambito dell’attività illecita di gestione di rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni, sanzionata dall’art. 256 del D.L.vo 152/2006, il trasporto non autorizzato, di cui al comma 1 della norma citata, è un reato di natura istantanea, che si configura, cioè, con la realizzazione della singola condotta tipica: basterà, quindi, un unico trasporto abusivo per integrare l’illecita gestione di rifiuti.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con sentenza del 13.10.2016 il Tribunale di Arezzo ha, per quanto qui rileva, condannato B.L. alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, per avere il medesimo, in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale "B.L.", effettuato il trasporto e l'abbandono sul suolo di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in 4 mc. di rifiuti misti (detriti da costruzione -demolizione, plastica e legno), riconducibili alla propria attività di impresa e di provenienza esterna al luogo di abbandono.   2. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento, deducendo…
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