Rifiuti – Smaltimento rifiuti sanitarti pericolosi
Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato– Sez. III
Data: 25/11/2011
n. 06257
L’art. 8 del D.P.R. n. 254/2003 stabilisce che le attività di smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuate utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti o pungenti”, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile, previa disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”. La norma, quindi, prevede espressamente che l’uso di un secondo imballaggio esterno riutilizzabile, anziché a perdere, sia consentito, ancorché solo in via “eventuale”. Ne deriva che è legittima la scelta dell’amministrazione di preferire, nell’ambito di un bando di gara, la sola opzione degli imballaggi esterni monouso, se ritenuti più adeguati alle caratteristiche del servizio, senza consentire l’altra opzione “eventuale”. Sentenza n° 6257 del 25/11/2011 Consiglio di Stato– Sez. III
© Riproduzione riservata
Rifiuti – Smaltimento rifiuti sanitarti pericolosi
Categoria: RifiutiAutorità: Consiglio di Stato– Sez. III
Data: 25/11/2011
n. 06257
L’art. 8 del D.P.R. n. 254/2003 stabilisce che le attività di smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuate utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti o pungenti”, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile, previa disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”. La norma, quindi, prevede espressamente che l’uso di un secondo imballaggio esterno riutilizzabile, anziché a perdere, sia consentito, ancorché solo in via “eventuale”. Ne deriva che è legittima la scelta dell’amministrazione di preferire, nell’ambito di un bando di gara, la sola opzione degli imballaggi esterni monouso, se ritenuti più adeguati alle caratteristiche del servizio, senza consentire l’altra opzione “eventuale”. Sentenza n° 6257 del 25/11/2011 Consiglio di Stato– Sez. III
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