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La responsabilità del soccidante in caso di gestione illecita di rifiuti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen. Sez. III
Data: 22/03/2013
n. 13739

In caso di contratto di soccida semplice, la sussistenza di tale rapporto contrattuale non esclude la responsabilità del soccidante titolare di un allevamento di suini per fatti - nella specie spandimento di deiezioni animali senza autorizzazione - direttamente ricollegabili alla condotta del soccidario, permanendo in capo al primo un obbligo di controllo e vigilanza e mantenendo questi la direzione dell'impresa.

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