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Wc chimici e abbandono incontrollato di liquami

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. VII
Data: 09/01/2020
n. Ord. 337

In materia di rifiuti, integra il reato previsto dall'art. 256, comma 2, del D.L.vo n. 152/2006 l'abbandono incontrollato di liquami, in quanto la diversa disciplina sugli scarichi trova applicazione solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento. (Nel caso di specie si è trattato di deiezioni raccolte nei serbatoi dei wc chimici di singoli camper che venivano trasportate dai clienti per essere fatte confluire in cisterne sotterranee mediante appositi punti di raccolta, senza autorizzazione).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale di Firenze ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, quale amministratore di una società proprietaria di un campeggio, gestito un'attività di stoccaggio di rifiuti urbani provenienti dei serbatoi di raccolta dei wc chimici interni ai camper ospitati, facendoli confluire in cisterne sotterranee mediante appositi punti di raccolta, senza autorizzazione. 2.- Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, una impugnazione qualificata come appello, deducendo, con unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sul…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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