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Il sequestro dell’area non sospende la rimozione dei rifiuti ordinata dal Sindaco

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 06/03/2024
n. 9461

L’art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006 sanziona penalmente chiunque non ottempera all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti emessa ai sensi dell’art. 192, comma 3. In tema di smaltimento di rifiuti, l’obbligo di rimozione sorge sia in capo al responsabile dell’abbandono, quale conseguenza della sua condotta, sia nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa, sia a carico dei destinatari dell’ordinanza sindacale di rimozione che sono obbligati in quanto tali. In caso di inottemperanza, costoro subiscono le conseguenze del caso se non impugnano il provvedimento per ottenerne l’annullamento o non forniscono al giudice penale elementi significativi per l’eventuale disapplicazione, non potendo addurre, a giustificazione, di non avere la diretta disponibilità dell’area su cui intervenire. Il fatto che i rifiuti si trovino in stato di abbandono in un’area sottoposta a sequestro giudiziario non ha alcuna efficacia scriminante del reato di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006 per inesigibilità della condotta: in tal caso, il destinatario dell’ordinanza sindacale deve richiedere al giudice l’autorizzazione ad accedere ai luoghi per provvedere alla rimozione.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 18 novembre 2022, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento che, in data 26 gennaio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato L. B. colpevole del reato di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 e lo aveva condannato alla pena di due mesi di arresto. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, L. B., come accertato l'11 ottobre 2017 e con condotta tuttora perdurante, non avrebbe ottemperato alla ordinanza del Sindaco del Comune di Lavis, emessa il 15 marzo…
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