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Abbandono rifiuti: ripristino e smaltimento rifiuti gravano sui creditori della massa fallimentare?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato Sez. IV
Data: 02/03/2023
n. 2208

L'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 del D.L.vo 152/2006 ricade sulla curatela fallimentare e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare. Infatti, l'abbandono di rifiuti costituisce una diseconomia esterna, ovvero un’esternalità negativa, derivante dall'attività di impresa, e quindi un costo di cui i creditori della massa fallimentare stessa debbono farsi carico per potere, corrispondentemente, avvantaggiarsi dell’eventuale residuo attivo della procedura. Allo stesso risultato si giunge poi per altra via, considerando che l’abbandono di rifiuti ricade nell’ampia categoria degli illeciti amministrativi, che secondo costante giurisprudenza non si estinguono per fallimento del trasgressore, trattandosi di evento non equiparabile alla morte del reo. Che poi il fallimento stesso non disponga dei mezzi economici necessari per fare quanto l’ordinanza prescrive è un problema di fatto, che può riguardare l’eseguibilità concreta del provvedimento, ma non ne inficia certo la legittimità.

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