FATTO e DIRITTO 1. Si controverte dell’ordinanza, meglio indicata in epigrafe, con la quale il Comune (intimato in prime cure) appellante ha imposto alla società (ricorrente in prime cure) appellata, letteralmente la “rimozione dei rifiuti” presenti in un sito industriale abbandonato di pertinenza di questa (doc. A in I grado ricorrente appellata, ordinanza in questione). 2. I fatti storici rilevanti ai fini di causa si riassumono così come segue. 2.1 La società appellata è proprietaria in Comune di Rende, località contrada Lecco, di un sito industriale di circa 50 mila mq di superficie, nel quale dal 1969 ha prodotto acido…
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Abbandono rifiuti: ripristino e smaltimento rifiuti gravano sui creditori della massa fallimentare?
Categoria: RifiutiAutorità: Consiglio di Stato Sez. IV
Data: 02/03/2023
n. 2208
L'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 del D.L.vo 152/2006 ricade sulla curatela fallimentare e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare. Infatti, l'abbandono di rifiuti costituisce una diseconomia esterna, ovvero un’esternalità negativa, derivante dall'attività di impresa, e quindi un costo di cui i creditori della massa fallimentare stessa debbono farsi carico per potere, corrispondentemente, avvantaggiarsi dell’eventuale residuo attivo della procedura. Allo stesso risultato si giunge poi per altra via, considerando che l’abbandono di rifiuti ricade nell’ampia categoria degli illeciti amministrativi, che secondo costante giurisprudenza non si estinguono per fallimento del trasgressore, trattandosi di evento non equiparabile alla morte del reo. Che poi il fallimento stesso non disponga dei mezzi economici necessari per fare quanto l’ordinanza prescrive è un problema di fatto, che può riguardare l’eseguibilità concreta del provvedimento, ma non ne inficia certo la legittimità.
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FATTO e DIRITTO 1. Si controverte dell’ordinanza, meglio indicata in epigrafe, con la quale il Comune (intimato in prime cure) appellante ha imposto alla società (ricorrente in prime cure) appellata, letteralmente la “rimozione dei rifiuti” presenti in un sito industriale abbandonato di pertinenza di questa (doc. A in I grado ricorrente appellata, ordinanza in questione). 2. I fatti storici rilevanti ai fini di causa si riassumono così come segue. 2.1 La società appellata è proprietaria in Comune di Rende, località contrada Lecco, di un sito industriale di circa 50 mila mq di superficie, nel quale dal 1969 ha prodotto acido…
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