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Il locatore è responsabile del deposito incontrollato di rifiuti posto in essere dal conduttore?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 05/09/2024
n. 7439

Il contratto di locazione pone in capo al locatore gli obblighi di vigilanza e controllo esclusivamente “sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull’efficienza degli impianti”, in considerazione della circostanza che il locatore conserva un “potere fisico” sull’entità immobiliare locata. Ne consegue che i predetti obblighi non possono essere estesi alle attività che il conduttore svolge autonomamente nell’immobile locato (nel caso di specie, si trattava dell’attività di deposito incontrollato di rifiuti ex art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006), le quali – in assenza di elementi concreti che consentano di ricondurle anche al locatore – restano imputabili esclusivamente al conduttore.

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