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Il locatore è responsabile del deposito incontrollato di rifiuti posto in essere dal conduttore?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 05/09/2024
n. 7439

Il contratto di locazione pone in capo al locatore gli obblighi di vigilanza e controllo esclusivamente “sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull’efficienza degli impianti”, in considerazione della circostanza che il locatore conserva un “potere fisico” sull’entità immobiliare locata. Ne consegue che i predetti obblighi non possono essere estesi alle attività che il conduttore svolge autonomamente nell’immobile locato (nel caso di specie, si trattava dell’attività di deposito incontrollato di rifiuti ex art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006), le quali – in assenza di elementi concreti che consentano di ricondurle anche al locatore – restano imputabili esclusivamente al conduttore.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO 1. Con l’appello in epigrafe, la società -OMISSIS- S.r.l., in persona dell’amministratore unico -OMISSIS-, ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS- del T.a.r. Puglia - Bari, con cui è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento dell’ordinanza n. 128, prot. n. 99/VI, del 29 settembre 2021, emessa ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, dal Sindaco di -OMISSIS- (FG) e notificata il 4 ottobre 2021,nonché per l’annullamento della nota prot. n. 265/VI del 27 luglio 2021 recante la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7, della l. n.…
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