Il riutilizzo di materiali di scarto nella realizzazione di manufatti necessita di un trattamento specifico?
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 24/04/2015
n. 17114
Secondo il D.M. 8 maggio 2003, n. 203, che regolamenta l’uso dei materiali riciclati per la realizzazione di manufatti, detti materiali (fra i quali certamente rientrano i prodotti di scarto rispetto a quelli di natura litoide), classificabili ex art. 2, comma 1, lett. a) come “rifiuti derivati dal post-consumo”, costituiscano rifiuti che devono essere assoggettati ad un trattamento specifico, con l’ulteriore conseguenza che, laddove impiegati per la realizzazione di manufatti, integrano il reato di cui all’art. 256, D.L.vo n. 152/2006.
© Riproduzione riservata
Il riutilizzo di materiali di scarto nella realizzazione di manufatti necessita di un trattamento specifico?
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 24/04/2015
n. 17114
Secondo il D.M. 8 maggio 2003, n. 203, che regolamenta l’uso dei materiali riciclati per la realizzazione di manufatti, detti materiali (fra i quali certamente rientrano i prodotti di scarto rispetto a quelli di natura litoide), classificabili ex art. 2, comma 1, lett. a) come “rifiuti derivati dal post-consumo”, costituiscano rifiuti che devono essere assoggettati ad un trattamento specifico, con l’ulteriore conseguenza che, laddove impiegati per la realizzazione di manufatti, integrano il reato di cui all’art. 256, D.L.vo n. 152/2006.
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