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Reimpiego delle terre e rocce da scavo a seguito di processi di stabilizzazione a calce o cemento: quali regole?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato, Sez. V
Data: 07/01/2022
n. 48

L’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 120 del 2017 consente a che le terre e rocce da scavo siano qualificate come sottoprodotti, e dunque reimpiegate anche nell’attività edilizia, e non come rifiuti, ma a determinate condizioni, tra cui alla lett. c) è previsto che ciò possa avvenire qualora la stesse: “sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale”. Quali siano le “normali pratiche industriali” è specificato dall’All. 3 al regolamento, ma tra queste non è compresa la stabilizzazione a calce o cemento (a differenza di quanto era previsto dall’abrogato d.m. n. 161 del 2012, all’allegato 3). In definitiva, la normativa tuttora vigente non consente il reimpiego dei terreni a seguito di processi di stabilizzazione a calce o cemento.

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