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Scarti di origine animale: quando sono SOA?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/11/2018
n. 51004

In tema di rifiuti, gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. n), del D.L.vo 152/2006. Diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. Di conseguenza, in assenza di elementi che giustifichino l'applicazione del citato art. 183 in tema di sottoprodotti, tali scarti sono qualificabili come rifiuti (nella specie, atteso il loro pacifico abbandono sul fondo agricolo).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 24/11/2017, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 6/2/2017 dal Tribunale di T. I., con la quale N. C. e P. C. erano stati dichiarati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 6, comma 1, lett. b), d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla I. 30 dicembre 2008, n. 210, e condannati, ciascuno alla pena di due mesi di reclusione; agli stessi era contestato di aver abbandonato - presso un sito non autorizzato - residui di macellazione clandestina di un bovino adulto, da…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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