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Scarti di origine animale: quando sono SOA?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/11/2018
n. 51004

In tema di rifiuti, gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. n), del D.L.vo 152/2006. Diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. Di conseguenza, in assenza di elementi che giustifichino l'applicazione del citato art. 183 in tema di sottoprodotti, tali scarti sono qualificabili come rifiuti (nella specie, atteso il loro pacifico abbandono sul fondo agricolo).

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