RIFIUTI – Mps
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 06/02/2008
n. 05804
In tema di gestione dei rifiuti, al fine di qualificare una sostanza quale “materia prima secondaria” ai sensi degli art. 183 lett. q) e 181, cc. 6, 12 e 13, D.Lgs. 152/06, occorre fare riferimento, in attesa della emanazione dei previsti decreti ministeriali, al D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi e al D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi. Poiché la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 181, cc. 12 e 13, del D.Lgs. 152/06 non si applica alle sostanze utilizzabili come materia prima secondaria a condizione che “il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l’obbligo, di disfarsene”, nel caso in cui il detentore si è disfatto dei materiali, dovendo il termine essere univocamente riferito al detentore originario della sostanza utilizzabile come materia prima secondaria, ai sensi delle disposizioni citate il materiale oggetto delle operazioni di recupero non si sottrae all’applicazione della normativa in materia di rifiuti.
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Mps
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Penale
Data: 06/02/2008
n. 05804
In tema di gestione dei rifiuti, al fine di qualificare una sostanza quale “materia prima secondaria” ai sensi degli art. 183 lett. q) e 181, cc. 6, 12 e 13, D.Lgs. 152/06, occorre fare riferimento, in attesa della emanazione dei previsti decreti ministeriali, al D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi e al D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi. Poiché la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 181, cc. 12 e 13, del D.Lgs. 152/06 non si applica alle sostanze utilizzabili come materia prima secondaria a condizione che “il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l’obbligo, di disfarsene”, nel caso in cui il detentore si è disfatto dei materiali, dovendo il termine essere univocamente riferito al detentore originario della sostanza utilizzabile come materia prima secondaria, ai sensi delle disposizioni citate il materiale oggetto delle operazioni di recupero non si sottrae all’applicazione della normativa in materia di rifiuti.
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