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Illecita gestione dei rifiuti: quando si può configurare e quali sono gli indici sintomatici?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 08/06/2023
n. 24676

In tema di gestione illecita ai sensi dell’art. 256 del D.L.vo 152/2006, la rilevanza della "assoluta occasionalità" ai fini dell'esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dallo stesso tenore della fattispecie penale, che, punendo la "attività" di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono comunque essere indici di un minimum di organizzazione che ne lasci concretamente desumere la loro reiterazione così da escludere dall’orbita della rilevanza penale la condotta assolutamente estemporanea. Occorrendo pertanto un accertamento specifico da parte del giudice sulla base delle concrete caratteristiche e modalità della condotta, sono stati ritenuti dall’elaborazione giurisprudenziale formatasi in subjecta materia indici sintomatici dell’abusiva gestione la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.

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