RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26.5.2022 il Tribunale di Messina ha condannato XXX alla pena di € 2.000 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 256 primo comma lett. a) d. lgs. 152/2006 per aver effettuato in data 7.2.2021, in mancanza della prescritta autorizzazione, attività di trasporto a bordo di un autocarro e smaltimento di rifiuti, costituiti da mobilia usata del genere “cameretta per ragazzi”. 2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp.att.…
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Illecita gestione dei rifiuti: quando si può configurare e quali sono gli indici sintomatici?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 08/06/2023
n. 24676
In tema di gestione illecita ai sensi dell’art. 256 del D.L.vo 152/2006, la rilevanza della "assoluta occasionalità" ai fini dell'esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dallo stesso tenore della fattispecie penale, che, punendo la "attività" di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono comunque essere indici di un minimum di organizzazione che ne lasci concretamente desumere la loro reiterazione così da escludere dall’orbita della rilevanza penale la condotta assolutamente estemporanea. Occorrendo pertanto un accertamento specifico da parte del giudice sulla base delle concrete caratteristiche e modalità della condotta, sono stati ritenuti dall’elaborazione giurisprudenziale formatasi in subjecta materia indici sintomatici dell’abusiva gestione la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26.5.2022 il Tribunale di Messina ha condannato XXX alla pena di € 2.000 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 256 primo comma lett. a) d. lgs. 152/2006 per aver effettuato in data 7.2.2021, in mancanza della prescritta autorizzazione, attività di trasporto a bordo di un autocarro e smaltimento di rifiuti, costituiti da mobilia usata del genere “cameretta per ragazzi”. 2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp.att.…
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