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Rifiuti – Responsabilità

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale – Sez. III
Data: 15/06/2011
n. 23971

In tema di gestione dei rifiuti le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti. Il concetto di “coinvolgimento” trovava specificazione nelle disposizioni poste dal D.L.vo n. 22/1997, art. l0 ed attualmente D.L.vo n. 152/2006, art. 188 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato), ma anche la mera osservanza delle condizioni di cui all' art. 10 non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti. I principi sopra richiamati risultano sostanzialmente ribaditi anche allo luce del D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205. Sentenza n° 23971 del 15/06/2011 Cassazione Penale – Sez. III

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