Utilizzo in agricoltura di fanghi contenenti sostanze pericolose: è legittimo il divieto generalizzato?
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cons. di Stato
Data: 06/06/2017
n. 2722
Il divieto imposto dalla Regione di utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti da acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza che sia stato stabilito alcun necessario superamento dei limiti di concentrazione integra una prescrizione del tutto illogica: il Legislatore comunitario e quello statuale hanno stabilito che il divieto all’impiego debba conseguire ad una valutazione non aprioristica e generale, ma che, suffragata da dati scientifici, ancori il divieto di riutilizzazione dei fanghi alla conclamata dannosità degli stessi. È, invece, legittimo – alla luce della corretta interpretazione dell’art. 127, co. 1, d.lgs. 152/2006 e del richiamato d.lgs. 99/1992 - prevedere che i fanghi possano essere riutilizzati solo se provengano da impianti di depurazione autorizzati.
© Riproduzione riservata
Utilizzo in agricoltura di fanghi contenenti sostanze pericolose: è legittimo il divieto generalizzato?
Categoria: RifiutiAutorità: Cons. di Stato
Data: 06/06/2017
n. 2722
Il divieto imposto dalla Regione di utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti da acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza che sia stato stabilito alcun necessario superamento dei limiti di concentrazione integra una prescrizione del tutto illogica: il Legislatore comunitario e quello statuale hanno stabilito che il divieto all’impiego debba conseguire ad una valutazione non aprioristica e generale, ma che, suffragata da dati scientifici, ancori il divieto di riutilizzazione dei fanghi alla conclamata dannosità degli stessi. È, invece, legittimo – alla luce della corretta interpretazione dell’art. 127, co. 1, d.lgs. 152/2006 e del richiamato d.lgs. 99/1992 - prevedere che i fanghi possano essere riutilizzati solo se provengano da impianti di depurazione autorizzati.
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