Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Rifiuti da manutenzione edilizia ordinaria: quale normativa si applica?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/11/2018
n. 50129

In tema di rifiuti, possono essere identificati quali rifiuti derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture, disciplinati dall’art. 230 del D.L.vo 152/2006, nell'ambito delle speciali categorie di rifiuti di cui agli artt. 227 e ss del medesimo decreto, solo i rifiuti derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture di rilevanza pubblica (per le quali effettivamente vige un criterio derogatorio in ordine alla individuazione del sito di deposito dei rifiuti in tal modo prodotti laddove gli stessi possano essere destinati al riutilizzo senza la necessità di alcun tipo di trattamento). Tale normativa non è, quindi, applicabile ai rifiuti derivanti della svolgimento della ordinaria attività di manutenzione edilizia, né quella di cui all’art. 266, comma 4, del medesimo decreto 152/2006: diversamente, si avrebbe l’inaccettabile conseguenza che il produttore di rifiuti potrebbe sia lasciarli sul luogo di produzione indefinitamente, in tal modo impedendo ai medesimi di acquisire la qualifica normativamente significativa di rifiuti, sia, addirittura, trasferirli, senza che gli stessi acquistino la qualifica di rifiuti, dal luogo di loro produzione verso un luogo diverso dalla sua sede o domicilio.

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   Il Tribunale di Milano, con sentenza del 11 gennaio 2018, ha dichiarato la penale responsabilità di D.P.F. e di D.A.  in ordine, quanto al primo, al reato a lui ascritto sub A) della rubrica, riguardante la normativa in tema di gestione dei rifiuti e, quanto al secondo, al reato di cui al capo B) della rubrica, concernente la violazione delle norme in tema di abusivismo edilizio, dal quale era stato, invece, assolto il precedente imputato, per non aver commesso il fatto; il Tribunale li ha, pertanto, condannati il primo alla pena di euro 10.000,00 di ammenda…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata