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Ordine di rimozione: cosa cambia fra persona fisica e giuridica?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Umbria Sez. I
Data: 23/05/2022
n. 325

Quando il destinatario dell’ordinanza di rimozione, ex art. 192, comma 3, del D.L. vo 152/2006 non sia una persona fisica, ma una persona giuridica pubblica o privata, deve essere escluso l’elemento soggettivo (dolo o colpa), rilevando invece il dato oggettivo della disfunzione della struttura organizzativa e, quando si tratti della gestione di un bene, della obiettiva trascuratezza ed incuranza della gestione. Sicché, prima dell’adozione dell’ordine di rimozione, la colpevolezza, intesa quindi come trascuratezza ed incuria della gestione del bene, deve essere oggetto di accertamento in contraddittorio con il soggetto interessato

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