Fatto e diritto 1. – Con ricorso notificato il 20.09.2021 e depositato il 27.09.2021, (omissis) si è rivolta a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Gubbio n. 208 del 24.08.2021, nella parte in cui, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, è stato ingiunto alla stessa società di provvedere alla completa rimozione dei rifiuti depositati in un terreno in loc. (omissis) di proprietà di (omissis) e di produrre il formulario di smaltimento dei rifiuti così rimossi. 2. – La società ricorrente deduce di avere ricevuto in comodato…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
Ordine di rimozione: cosa cambia fra persona fisica e giuridica?
Categoria: RifiutiAutorità: Tar Umbria Sez. I
Data: 23/05/2022
n. 325
Quando il destinatario dell’ordinanza di rimozione, ex art. 192, comma 3, del D.L. vo 152/2006 non sia una persona fisica, ma una persona giuridica pubblica o privata, deve essere escluso l’elemento soggettivo (dolo o colpa), rilevando invece il dato oggettivo della disfunzione della struttura organizzativa e, quando si tratti della gestione di un bene, della obiettiva trascuratezza ed incuranza della gestione. Sicché, prima dell’adozione dell’ordine di rimozione, la colpevolezza, intesa quindi come trascuratezza ed incuria della gestione del bene, deve essere oggetto di accertamento in contraddittorio con il soggetto interessato
Leggi la sentenza
Fatto e diritto 1. – Con ricorso notificato il 20.09.2021 e depositato il 27.09.2021, (omissis) si è rivolta a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Gubbio n. 208 del 24.08.2021, nella parte in cui, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, è stato ingiunto alla stessa società di provvedere alla completa rimozione dei rifiuti depositati in un terreno in loc. (omissis) di proprietà di (omissis) e di produrre il formulario di smaltimento dei rifiuti così rimossi. 2. – La società ricorrente deduce di avere ricevuto in comodato…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata