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Deposito incontrollato: cosa si intende per “impresa”?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/10/2018
n. 46211

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, del D.L.vo 152/2006, è configurabile anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo del medesimo art. 256 (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto. Inoltre, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato non solo a titolo commissivo, ma anche per l’omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono. Infine, sono indici rivelatori del fatto che il soggetto operi nell’esercizio dell’attività richiesta dalla norma, e non come privato cittadino (nel qual caso l’abbandono è vietato e sanzionato ai sensi dell’art. 192 del medesimo decreto), l'utilizzo di mezzi e modalità che eccedono quelli normalmente nella disponibilità del privato nonché la natura e la provenienza dei materiali dismessi.

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