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Trasporto rifiuti senza autorizzazione e occasionalità della condotta

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/04/2020
n. 13105

Il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione (art. 256, comma 1, D.L.vo 152/2006) ha natura di reato istantaneo e non abituale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice. Semmai, la configurabilità del reato dovrebbe essere esclusa quando la condotta oltre ad essere unica, sia anche assolutamente occasionale. (Nel caso di specie la Corte ha escluso l'occasionalità della condotta, pur essendo stato effettuato il trasporto in un'unica occasione, atteso che l'ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali).  

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   Con sentenza emessa in data 14 settembre 2018, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la penale responsabilità di I. C. per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, per aver raccolto, trasportato e gestito rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, accertato in data antecedente e prossima al 26 agosto 2016, e lo aveva alla pena di quattro mesi di arresto e 1.800,00 euro di ammenda, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.    …
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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