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Trasporto rifiuti senza autorizzazione e occasionalità della condotta

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/04/2020
n. 13105

Il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione (art. 256, comma 1, D.L.vo 152/2006) ha natura di reato istantaneo e non abituale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice. Semmai, la configurabilità del reato dovrebbe essere esclusa quando la condotta oltre ad essere unica, sia anche assolutamente occasionale. (Nel caso di specie la Corte ha escluso l'occasionalità della condotta, pur essendo stato effettuato il trasporto in un'unica occasione, atteso che l'ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali).  

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