Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

RIFIUTI – Deposito incontrollato

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 28/11/2007
n. 44289

Vi è piena continuità normativa tra la fattispecie dell’abbandono, del deposito incontrollato dei rifiuti e della loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’art. 14, cc. 1 e 2, prevista dall’art. 51, c. 2, del D.Lgs. 22/97 ed il corrispondente disposto di cui all’art. 256, c. 2, in relazione all’art. 192, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 152/06. Secondo l’art. 192 D.Lgs. 152/06, l’accertamento della violazione deve essere effettuato, in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi preposti al controllo: infatti, la norma si riferisce alla applicazione delle sanzioni consistenti nell’obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi disciplinate dal c. 3 dell’art. 192, con particolare riferimento ai proprietari del suolo o titolari di diritti reali sullo stesso, obbligati in solido con i soggetti che hanno violato il divieto - sanzioni di natura amministrativa che vengono imposte dall’autorità sindacale -, e non all’accertamento dei reati ed alla applicazione delle sanzioni penali il cui procedimento è dettato dal codice di rito.

banner Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata