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Mancato rinnovo della comunicazione di inizio attività: quali conseguenze?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/01/2018
n. 222

In materia di gestione dei rifiuti, l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi che venga effettuata senza che sia stata rinnovata la comunicazione di cui all’art. 216 del D.L.vo 152/2006 nei termini prescritti (5 anni o in caso di modifica sostanziale) è equiparata, a tutti gli effetti, ad un’attività svolta in assenza di autorizzazione, come tale sanzionata dall’art. 256, comma 1 del D.L.vo 152/2006. L’omissione del rinnovo costituisce, infatti, egualmente una condizione di attuale mancanza del titolo legittimante.

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