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Mancato rinnovo della comunicazione di inizio attività: quali conseguenze?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/01/2018
n. 222

In materia di gestione dei rifiuti, l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi che venga effettuata senza che sia stata rinnovata la comunicazione di cui all’art. 216 del D.L.vo 152/2006 nei termini prescritti (5 anni o in caso di modifica sostanziale) è equiparata, a tutti gli effetti, ad un’attività svolta in assenza di autorizzazione, come tale sanzionata dall’art. 256, comma 1 del D.L.vo 152/2006. L’omissione del rinnovo costituisce, infatti, egualmente una condizione di attuale mancanza del titolo legittimante.

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto Il Tribunale di Milano, con sentenza del 21 novembre 2016, ha dichiarato la penale responsabilità di P.R. in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), del dlgs n. 152 del 2006, per avere la medesima, in qualità di socio accomandatario della "R. di P.R. e c.Sas", esercitato, nel periodo intercorrente fra il 9 maggio 2011 ed il 5 novembre 2014, la attività di recupero di rifiuti non pericolosi, consistenti in indumenti tessili dismessi, in assenza della prescritta comunicazione, essendo scaduta la validità di quella precedentemente inoltrata al Registro provinciale dei recuperatori; il…
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