I materiali da demolizione possono essere considerati sottoprodotti?
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 10/03/2016
n. 9941
Poiché la disciplina relativa ai sottoprodotti presenta carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti, l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione, con la conseguenza che la mancanza di tale prova comporta che i materiali da demolizione, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi.
© Riproduzione riservata
I materiali da demolizione possono essere considerati sottoprodotti?
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 10/03/2016
n. 9941
Poiché la disciplina relativa ai sottoprodotti presenta carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti, l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione, con la conseguenza che la mancanza di tale prova comporta che i materiali da demolizione, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi.
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