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Inottemperanza all’ordinanza di rimozione rifiuti: come può il destinatario evitare le conseguenze penali?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 19/07/2024
n. 29353

La sanzione penale di cui all’art. 255, comma 3, del d.lgs. 152/2006 (che punisce chi non ottempera all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti) è rivolta ai destinatari formali dell’ordinanza sindacale, mentre il precetto di cui all’art. 192, comma 3, del medesimo decreto è rivolto ai responsabili dell’abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato. Spetta a questi ultimi, per evitare di rendersi responsabili dell’inottemperanza all’ordine, attivarsi per ottenere l’annullamento dell’ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o - al limite - provare di non essere proprietari del terreno né responsabili dell’abbandono, al fine di ottenere dal giudice la disapplicazione dell’ordinanza per illegittimità.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10/03/2023, il Tribunale di Rimini condannava S. M. alla pena di mesi 2 di arresto, pena sostituita con la corrispondente pena pecuniaria (€ 9.000,00 di ammenda), per il reato di cui all'articolo 255, comma 3, d. lgs. 152/2006. 2. Avverso la sentenza l'imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge in riferimento agli articoli 192, comma 3, e 255, comma 3, d. Igs. 152/2006, ritenendo che, conformemente alle pronunce del Consiglio di Stato, il terzo proprietario non può essere chiamato a rispondere degli…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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