Fanghi da depurazione: quando sono soggetti alla normativa sui rifiuti?
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 06/06/2017
n. 27958
L'articolo 127, comma 1, del testo unico ambientale prevede che "ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complesso processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qual volta il loro reimpiego risulti appropriato". Al fine di individuare il momento in cui i fanghi da depurazione siano soggetti alla normativa sui rifiuti, le parole "e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione", aggiunte dal decreto legislativo n. 4 del 2008, vanno lette nel senso che il legislatore non ha inteso restringere, attraverso il riferimento cronologico, l'applicabilità delle disposizioni sui rifiuti, confinandole esclusivamente alla fine del processo di trattamento e disinteressandosi di qualsiasi tutela ambientale nelle fasi precedenti, ma ha precisato che la disciplina sui rifiuti va applicata al trattamento considerato nel suo complesso e ciò anche in considerazione del fatto che il preliminare trattamento dei fanghi viene effettuato presso l'impianto ed è finalizzato a predisporre i fanghi medesimi per la destinazione finale (smaltimento o riutilizzo) in condizioni di sicurezza per l'ambiente mediante stabilizzazione, riduzione dei volumi ed altri processi, con la conseguenza che la disciplina sui rifiuti si applica anche in tutti i casi in cui il trattamento non venga effettuato o venga effettuato in luogo diverso dall'impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio.
© Riproduzione riservata
Fanghi da depurazione: quando sono soggetti alla normativa sui rifiuti?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen.
Data: 06/06/2017
n. 27958
L'articolo 127, comma 1, del testo unico ambientale prevede che "ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complesso processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qual volta il loro reimpiego risulti appropriato". Al fine di individuare il momento in cui i fanghi da depurazione siano soggetti alla normativa sui rifiuti, le parole "e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione", aggiunte dal decreto legislativo n. 4 del 2008, vanno lette nel senso che il legislatore non ha inteso restringere, attraverso il riferimento cronologico, l'applicabilità delle disposizioni sui rifiuti, confinandole esclusivamente alla fine del processo di trattamento e disinteressandosi di qualsiasi tutela ambientale nelle fasi precedenti, ma ha precisato che la disciplina sui rifiuti va applicata al trattamento considerato nel suo complesso e ciò anche in considerazione del fatto che il preliminare trattamento dei fanghi viene effettuato presso l'impianto ed è finalizzato a predisporre i fanghi medesimi per la destinazione finale (smaltimento o riutilizzo) in condizioni di sicurezza per l'ambiente mediante stabilizzazione, riduzione dei volumi ed altri processi, con la conseguenza che la disciplina sui rifiuti si applica anche in tutti i casi in cui il trattamento non venga effettuato o venga effettuato in luogo diverso dall'impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio.
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