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Gestione non autorizzata: è sufficiente l’inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 01/10/2018
n. 43174

In materia di rifiuti, l'art. 256, comma 4, del D.L.vo 152/2006 sanziona chi, effettuando un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, non osserva le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, che traggano origine da specifiche disposizioni normative o che siano direttamente imposte dalla P.A. nell'esercizio del suo potere discrezionale. Si tratta, quindi, di un reato proprio, in quanto l'agente è necessariamente il soggetto destinatario del titolo abilitativo al quale contravviene, ed è un reato permanente e formale, poiché richiede, per la sua configurabilità, la sola inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, ovvero la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, avendo come finalità quella di assicurare il controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 19 luglio 2017 il Tribunale di Belluno ha condannato S. G., nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. G., alla pena di euro 5000 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 2.Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato violazione di legge, in quanto la norma contestata riguardava l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative, nell'ipotesi in cui la condotta riguardasse la gestione dei rifiuti (tant'è che l'autorizzazione ambientale era…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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