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Il "conferimento" deve essere autorizzato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 20/07/2017
n. 35779

Non è corretto escludere la condotta di “conferimento” di rifiuti dalla fattispecie di gestione abusiva di cui all’art. 256, comma 1, D. L.vo 152/2006. L’ambito stesso della norma è da ritenere esteso a tutte le fasi di gestione dei rifiuti, tra le quali rientra, appunto, anche il semplice conferimento, nonostante non sia espressamente richiamato. Questo perché è lo stesso concetto di commercio di rifiuti a presupporne il trasporto. E’, dunque, possibile che il semplice “conferimento” rientri nell’ambito della gestione non autorizzata. Di conseguenza, il soggetto che, nell’effettuare a qualsiasi titolo il conferimento, realizza una serie di condotte finalizzate alla gestione di rifiuti, quali ad esempio la raccolta, il raggruppamento, il trasporto e la vendita degli stessi, esercita, in realtà, un’attività di gestione di rifiuti per la quale sono richiesti i necessari titoli abilitativi.

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