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Il "conferimento" deve essere autorizzato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 20/07/2017
n. 35779

Non è corretto escludere la condotta di “conferimento” di rifiuti dalla fattispecie di gestione abusiva di cui all’art. 256, comma 1, D. L.vo 152/2006. L’ambito stesso della norma è da ritenere esteso a tutte le fasi di gestione dei rifiuti, tra le quali rientra, appunto, anche il semplice conferimento, nonostante non sia espressamente richiamato. Questo perché è lo stesso concetto di commercio di rifiuti a presupporne il trasporto. E’, dunque, possibile che il semplice “conferimento” rientri nell’ambito della gestione non autorizzata. Di conseguenza, il soggetto che, nell’effettuare a qualsiasi titolo il conferimento, realizza una serie di condotte finalizzate alla gestione di rifiuti, quali ad esempio la raccolta, il raggruppamento, il trasporto e la vendita degli stessi, esercita, in realtà, un’attività di gestione di rifiuti per la quale sono richiesti i necessari titoli abilitativi.

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7/1/2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo assolveva P.P. dall'imputazione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 152 del 2006 perché il fatto non costituisce reato; riteneva - il Giudice - che l'attività di trasporto e rivendita di rifiuti metallici posta in essere dall'imputato (circa 1.230 kg.) avesse avuto un carattere meramente occasionale, avesse fruttato un profitto di certo molto modesto e fosse stata generata da un errore scusabile (conferimento a centro di raccolta anziché ad isola ecologica), frutto della complessità della materia. 2. Propone…
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