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Criteri di assimilabilità ai rifiuti urbani: chi decide?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Civ. Sez. V
Data: 18/01/2019
n. Ord. 1344

In tema di rifiuti, l’art. 195, comma 2, lettera e), del D.L.vo 152/2006 non può divenire operativo in assenza del decreto del Ministro dell'ambiente, adottato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, finalizzato a definire "i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani", menzionato nella citata disposizione. Continua, dunque, a sussistere il potere regolamentare dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani, potere mantenuto fermo dall'articolo 21, comma 2, lettera g), del precedente D.L.vo 22/1997: di conseguenza, la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producano nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento.

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Leggi la sentenza

Svolgimento del processo   La E. I. srl ha proposto distinti ricorsi, presso la Commissione tributaria provinciale di Cosenza, contro due avvisi di accertamento ai fini Tarsu notificatile dal Comune di Rende il 17 aprile 2009. La Commissione tributaria provinciale di Cosenza, nel contraddittorio del parti, ha riunito i ricorsi e, con sentenza n. 560/10/10, li ha respinti. La E. I. ha presentato appello. La Commissione tributaria regionale di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 276/01/2013, ha rigettato l'appello. L'E. I. srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Comune di Rende non ha…
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