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Sfalci e potature, quando non costituiscono rifiuto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/03/2020
n. 9348

"Gli sfalci e potature", che non costituiscono rifiuto, sono solo quelli derivanti da buone pratiche colturali o dalla manutenzione del verde pubblico, sempreché siano riutilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi e sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l'ambiente o mettano in pericolo la salute umana. Dalla formulazione della norma si ricava quindi la regola di giudizio che "gli sfalci e potature" sono comunque dei rifiuti per i quali vale la deroga stabilita nell'art. 185 D.L.vo 152/2006, nei limiti in cui siano gestiti e riutilizzati a servizio dell'agricoltura, silvicoltura o produzione di energia non inquinante. (Nel caso di specie la Corte ha accertato che "gli sfalci e potature" derivanti dalla raccolta del materiale arboreo proveniente da attività di giardinaggio, che si era formato a seguito della tromba d'aria del marzo 2015, non era destinato agli usi consentiti, bensì si trovava accumulato sul terreno da mesi, senza misure protettive, e che, pertanto, doveva essere considerato come rifiuto).    

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