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Attività organizzate per traffico illecito: cosa si intende per condotta abusiva?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 13/12/2018
n. 56101

In tema di rifiuti, affinché possa configurarsi la fattispecie illecita di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (prima contenuta nell'art. 260 del D.L.vo 152/2006 ed ora confluita nell'art. 452-quattuordecies del codice penale) la condotta deve consistere nel compimento di più operazioni e nell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, che con l'attività devono essere strettamente correlate. In particolare, tale condotta deve essere abusiva, requisito che può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite: il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale che sia svolta, invece, in modo lecito. Si tratta di un reato abituale, la cui soglia minima di rilevanza penale deve essere valutata non solo guardando al mero dato numerico, dovendosi anche considerare gli ulteriori rimandi a più operazioni ed all'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate finalizzate alla abusiva gestione di ingenti quantità di rifiuti. La verifica deve, inoltre, essere effettuata considerando il quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità.

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