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Abbandono e discarica abusiva: quali differenze?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 31/01/2018
n. 4573

In presenza di un raggruppamento di rifiuti, dal quale risulti che gli stessi non sono destinati ad operazioni di recupero o smaltimento, si configura la fattispecie illecita di deposito incontrollato o abbandono, sanzionata dall’art. 192 del D.L.vo 152/2006. Con riferimento alla condotta, è sufficiente anche una condotta occasionale, consistente nel collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive. Quando tale abbandono è reiterato nel tempo, e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva, sanzionata dal comma 3 dell’art. 256 del citato decreto. Il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge, e comportino il degrado dell'area sulla quale sono depositati, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo; non serve, poi, che il deposito sia protratto per oltre un anno. Diversamente dall’abbandono, quindi, nella discarica abusiva la condotta o è abituale - come nel caso di plurimi conferimenti - o, pur quando consiste in un'unica azione, è comunque finalizzata alla definitiva collocazione di una ingente quantità di rifiuti "in loco".

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