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RIFIUTI – Inerti da demolizione

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 13/05/2008
n. 19207

Gli inerti provenienti da demolizione edile costituiscono rifiuto e vi è la necessità di iscrivere all’Albo Nazionale Gestori Ambientali l’impresa edile che li tratta e trasporta. Invero, l'art. 7, D.Lgs. 22/97 li includeva tra i rifiuti speciali, salvo che fossero destinati ad essere riutilizzati secondo le previsioni di cui al D.L. 138/02, art. 14 conv. in L. 178/02 e cioè a condizione che fosse certa: a) l'individuazione del produttore o del detentore; b) la provenienza degli stessi; c) la sede ove erano destinati; d) il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo senza trasformazioni preliminari; e) la mancanza di danno per l'ambiente. Orbene l'abbandono di rifiuti provenienti da scavi o da attività di demolizione integrava sotto la vigenza del D.Lgs. 22/97 il reato di cui all'articolo 51, c. 1, ed integra ora quello di cui al D.Lgs. 152/06, art. 256, c. 2.

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