Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di Asti, con sentenza del 25/9/2017 ha assolto G.G. dal reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152\06, concretatosi nell'attività di smaltimento di rifiuti urbani e speciali senza autorizzazione, effettuata mediante abbruciamento di sacchi precedentemente contenenti cemento e di contenitori in latta e cartone prodotti nel corso di attività edile (fatto accertato in Roatto, il 15/7/2013), per essere il fatto non punibile per particolare tenuità. Avverso tale pronuncia propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per…
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Gestione non autorizzata: quando non può dirsi occasionale?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 10/07/2018
n. 31395
In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all'art. 256 del D.L.vo 152/2006, trattandosi di reato istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, potendosi tuttavia escludere l'occasionalità della condotta da dati significativi, quali l'ingente quantità di rifiuti, denotanti lo svolgimento di un'attività implicante una minima organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali. Oltre a tali elementi, per individuare la natura non occasionale vanno considerati, anche alternativamente, altri elementi univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito. Non può, infatti, ritenersi sufficiente il generico riferimento a condotte singole e non reiterate, dal momento che la stessa tipologia del reato presuppone una valutazione che consenta di discernere tra condotte plurime, condotta singola e condotta assolutamente occasionale, che escluderebbe la sussistenza del reato.
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Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di Asti, con sentenza del 25/9/2017 ha assolto G.G. dal reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152\06, concretatosi nell'attività di smaltimento di rifiuti urbani e speciali senza autorizzazione, effettuata mediante abbruciamento di sacchi precedentemente contenenti cemento e di contenitori in latta e cartone prodotti nel corso di attività edile (fatto accertato in Roatto, il 15/7/2013), per essere il fatto non punibile per particolare tenuità. Avverso tale pronuncia propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per…
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