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Quando si configura il reato di omessa bonifica?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 16/06/2014
n. 25718

Ai fini della configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinati di cui all’art. 257, comma 1, D.L.vo n. 152/2006, è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (ovvero, in altri termini, dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica), nonché l'adozione del progetto di bonifica previsto dall'art. 242.

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