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Raccolta liquame zootecnico: quale gestione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 11/03/2020
n. 9717

  La disciplina sugli scarichi trova applicazione soltanto se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante un sistema stabile di collettamento, costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore. Mentre, in tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore, si verte invece nell'ambito della disciplina sui rifiuti. A identiche conclusioni si è pervenuti anche con riferimento alla raccolta di liquami zootecnici potendosi escludere la riconducibilità della condotta all'art. 256 D.L.vo. 152/2006 (Attività di gestione rifiuti non autorizzata) solo quando le materie fecali siano impiegate nell'attività agricola. Quindi indipendentemente dalla natura liquida o solida degli escrementi, essi non si possono spandere al suolo, ma devono essere stoccarti nell'attesa dello spandimento a fini agricoli o nell’attesa di essere affidati ad un'impresa autorizzata allo smaltimento.  

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