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Quando si può ipotizzare l’ignoranza della presenza di amianto nei rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/05/2018
n. 23864

Nel corso delle operazioni di demolizione di un fabbricato che può presentare fibre d’amianto, si potrebbe ipotizzare la ragionevole ignoranza del fatto, in capo al soggetto che vi abbia partecipato o che abbia diretto le operazioni, solamente prima dell’inizio dei lavori, in quanto una volta avviati i lavori egli è in grado di rendersi conto del pericolo in corso e di gestire tali rifiuti in secondo le prescrizioni di legge. Di conseguenza, non potendosi invocare l’ignoranza della presenza di amianto nei rifiuti originati dalla demolizione, è configurabile la fattispecie illecita del trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006.

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