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Responsabilità degli enti per gestione illecita di rifiuti: qual è il profitto confiscabile?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 10/01/2017
n. 655

In materia di responsabilità degli enti (ex D.lgs. 231/2001), il profitto confiscabile a seguito della commissione di un reato-presupposto è rappresentato esclusivamente dal vantaggio economico direttamente derivante dall’illecito penale, non, invece, dal corrispettivo di una prestazione regolarmente eseguita in forza di un rapporto contrattuale: qualora non sia possibile effettuare tale distinzione, la confisca è inattuabile, non potendosi desumere che l’intero compenso si configuri come profitto del reato, tanto più nei casi in cui il corrispettivo correlato all’attività lecita rappresenta pressoché l’integrità della somma in questione (fattispecie relativa ad attività di smaltimento, commercio e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi – art. 256 D.Lgs. 152/2006 - e ad attività di traffico illecito di rifiuti – art. 259 D.Lgs. 152/2006).

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