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RIFIUTI – Sottoprodotti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 12/09/2008
n. 35235

Il secondo Decreto correttivo al T.U. ambientale (n. 4/2008) ha stabilito nuove condizioni necessarie affinché i residui di attività produttiva possano essere qualificati quali sottoprodotti. I “residui”, devono essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione ma il reimpiego, che non può desumersi dall’autocertificazione (che è stata eliminata) deve essere certo sin dalla fase della produzione, deve essere integrale e deve provenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato o definito. Inoltre, i “residui”, devono avere valore economico di mercato. Tutte le anzidette condizioni devono esistere contestualmente e in mancanza di una sola di esse il residuo rimane soggetto alla disciplina dei rifiuti.

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