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Attività organizzata per il traffico illecito: quali presupposti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 19/01/2018
n. 2284

L’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, definita e sanzionata dall’art. 260 del D.L.vo 152/2006, è un reato abituale che punisce chi, al fine di al fine di conseguire un ingiusto profitto, allestisce, con mezzi ed operazioni condotte in continuità temporale, un’organizzazione, anche rudimentale, tale da gestire in modo continuativo, ed illegale, ingenti quantitativi di rifiuti. Tale attività deve essere abusiva, ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (o con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle stesse (tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, non corrispondono a quanto autorizzato). Deve, inoltre, essere realizzata mediante una pluralità di operazioni: per il perfezionamento del reato è, infatti, necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie.

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