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RIFIUTI – Trasporto transfrontaliero

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Veneto
Data: 23/03/2006
n. 00689

Il Regolamento CEE n. 259/93, in materia di rifiuti destinati al recupero (traverse di legno in disuso impregnate di olio di creosoto), prevede che le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito dispongono di trenta giorni dopo la spedizione della conferma (della notifica) per formulare obiezioni (in forma scritta e notiziandone le altre autorità) sulla spedizione, ma non precisa cosa succede se le autorità competenti non si pronunciano in modo espresso. Del resto, siccome non è prevista dalla disciplina comunitaria alcuna forma di “silenzio” tipizzato o significativo, tale fattispecie va raccordata con l’art. 2 della L. 241/1990 che pone in capo all’Amministrazione l’obbligo di concludere ogni procedimento (sia esso aperto d’ufficio o a istanza di parte) con un provvedimento espresso, da adottarsi entro 30 giorni e ciò vale, essendo espressione di un principio generale, per qualsivoglia tipo di procedimento; in caso contrario (come nella fattispecie), il comportamento dell’Amministrazione, omissivo dell’emanazione dell’atto conclusivo, concreta un illegittimo silenzio inadempimento.

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