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Miscelazioni di rifiuti non vietate senza autorizzazione: è legittima la norma che lo prevede?

Categoria: Rifiuti
Autorità: C. Cost.
Data: 12/04/2017
n. 75

È costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta nel comma 3-bis dell’art. 187 del D.Lgs. 152/2006 (introdotto dall’art. 49 della L. 221/2015) che sottrae ad autorizzazione e a prescrizioni o limitazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle previste per legge le miscelazioni non vietale dal comma 1 del medesimo articolo, ossia quella di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quella tra rifiuti non pericolosi. La miscelazione di rifiuti, infatti, rientra nel concetto di “trattamento” e, in quanto tale, deve essere necessariamente assoggetta ad autorizzazione, secondo quanto disposto dall’art. 23 della Dir. 2008/98/CE. La violazione della normativa comunitaria si traduce in una lesione indiretta delle competenze costituzionali regionali e, per quanto riguarda il caso in questione, rende parzialmente inapplicabile la disciplina adottata dalla Regione Lombardia al fine di regolare le miscelazioni dei rifiuti.

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