Quando si può invocare la scusabilità dell’ignoranza della legge penale?
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 13/03/2017
n. 11929
La scusabilità dell'ignoranza della legge penale può essere invocata dall'operatore professionale di un determinato settore solo ove egli dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall'altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il dovere di informazione necessario. Nel caso in esame, riguardante attività di gestione illecita di rifiuti ex art. 256, D.Lgs. 152/2006, è stata ritenuta sussistente la colpa del ricorrente, il quale avrebbe erroneamente ritenuto i materassi rientranti all’interno della tipologia di rifiuti provvisti di codice CER 200111, per il quale egli era debitamente autorizzato, anziché di quelli ingombranti con codice CER 200307. Ciò in quanto lo stesso si è limitato a dedurre genericamente la circostanza che molteplici atti quali "determine di enti comunali, bandi di gara, delibere regionali e simili" avrebbero elencato i materassi come rientranti nella tipologia CER suddetta senza fornire alcuna più specifica indicazione al riguardo.
© Riproduzione riservata
Quando si può invocare la scusabilità dell’ignoranza della legge penale?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen.
Data: 13/03/2017
n. 11929
La scusabilità dell'ignoranza della legge penale può essere invocata dall'operatore professionale di un determinato settore solo ove egli dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall'altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il dovere di informazione necessario. Nel caso in esame, riguardante attività di gestione illecita di rifiuti ex art. 256, D.Lgs. 152/2006, è stata ritenuta sussistente la colpa del ricorrente, il quale avrebbe erroneamente ritenuto i materassi rientranti all’interno della tipologia di rifiuti provvisti di codice CER 200111, per il quale egli era debitamente autorizzato, anziché di quelli ingombranti con codice CER 200307. Ciò in quanto lo stesso si è limitato a dedurre genericamente la circostanza che molteplici atti quali "determine di enti comunali, bandi di gara, delibere regionali e simili" avrebbero elencato i materassi come rientranti nella tipologia CER suddetta senza fornire alcuna più specifica indicazione al riguardo.
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