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Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: elementi che escludono la natura meramente occasionale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. VII
Data: 11/06/2019
n. Ord. n. 25718

Ai fini della configurabilità del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ai sensi dell’art. 256, comma 1 e 3 del D.L.vo n. 152/2006, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale. Per valutare se il comportamento del soggetto agente sia di natura occasionale o meno si deve far riferimento a degli indici sintomatici. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto la condotta non occasionale seppur il trasporto di rifiuti era stato effettuato in un’unica occasione, posto che l'ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita abituale dei materiali).

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